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DILAZIONE E RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE SPESE E SANZIONI PROCESSUALI E DELLE PENE PECUNIARIE Riferimenti normativi: art. 36 co 2 bis dl 248/07 |
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Il decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248 convertito
dalla legge 31/08 ha apportato modificazioni sulle competenze a concedere
la rateizzazione.
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| SPESE
PROCESSUALI
(es codici trtibuto esattoriale: 1E01-1E02 - 1E05 - 1E06 - 1E10 - 1E21) |
L'agente della riscossione (Equitalia s.p.a. e sue articolazioni), su richiesta del contribuente (debitore), può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obbiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino al massimo di 72 rate mensili. |
| PENE
PECUNIARIE (es codici trtibuto esattoriale: 1E08)
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Per multe e ammende l'art 660 co 3 c.p.p. prevede che in presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'art. 133-ter del codice penale o differirne l'esecuzione prima di disporne la conversione in misure detentive. |