Disciplina delle spese sostenute in campagna elettorale dai candidati delle elezioni politiche (art 7 L. 515/93) e regionali (art 5 L.43/95) .
La normativa prevede In paricolare che il controllo sulle spese sia effettuato oltre che dal Presinente (della Camera e Senato o del Consiglio Regionale) da una speciale autorità indipendente il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale (prevista all'art 13 L. 515/93).

COLLGIO DI GARANZIA ELETTORALE PER LA REGIONE MARCHE

Via Carducci 3 - piano 3 - stanza 310
Funzionario responsabile: dott.ssa Leonarda Perrone
Tel. 071 - 5063051 - Fax 071 5063057

RACCOLTA DI FONDI - Nomina del mandatario elettorale

Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio Regionale di garanzia elettorale di competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato (modello in formato documento).

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.
Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale.

Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

Per le sole elezioni regionali i candidati che spendino meno di 2582,28 euro (5 milioni di lire) avalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di rendicontazione (art 7 L. 515/93), possono scegliere di non nominare un mandatario

LIMITI DI SPESA

I limiti di spesa sono variabili a seconda delle elezioni e della numerosità della popolazione del collegio e sono così fissati:

Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili ad un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di sopra indicato esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione prtevista dal comma 6 dell'articolo 7 della legge 515/1993.

LA DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO

La dichiarazione prevista (art 2, co 1, numero 3) , L. 441/82), deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione dell'ultimo deputato o senatore o dal giorno delle elezioni regionali, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale (modello in formato testo).

Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione sono tenuti anche i candidati non eletti. L'obbligo di dichiarazione riguara anche i candidati che per la propria campagna non hanno sostenuto spese o non hanno ricevuto contributi.

Alla dichiarazione deve essere allegato:

  1. un rendiconto (modello in formato testo) relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute;
  2. gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati (modello in formato testo);

    - inoltre, se ne ricorre il caso, bisogna allegare
  3. l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi in denaro o in beni e servizi (modello in formato testo) provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore a quello previsto dalla legge (euro 20.000,00), e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi da persone fisiche;
  4. le dichiarazioni congiunte relative a contributi superiori a 50.000,00 euro ottenute da società non partecipate regolarmente dedliberate ed iscritte a bilancio (art 4 L 659/81) (modello in formato testo) o idonea autocertificazione.

Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

CONTROLLO E PUBBLICITA'  

Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve le dichiarazioni e i rendiconti e ne verifica la regolarità (art. 14 L. 515/1993). Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie ritenute utili e si avvale anche dei servizi di vigilanza e controllo dell'Amministrazione finanziaria dello stato.

Le dichiarazioni e i rendiconti sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

 

Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro 180 giorni dalla ricezione.

SANZIONI

In caso di violazione dei lilmiti di spesa previsti per le diverse candidature e/o delle norme che disciplinano la campagna elettorale o in caso di tardivo o mancato deposito presso il Collegio Regionale della dichiarazione delle spese elettorali o di gravi irregolarità nella dichiarazione stessa il Collegio irroga una sanzione pecuniaria di importo variabile in ragione della violazione accertata (art. 15 l. 515/1993).