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Legge
10/12/1993 n. 515
Articolo
15
Sanzioni.
1. In
caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle
disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1
dell'art. 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei
commi 2 e 3 del medesimo art. 1, il Garante applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento
milioni. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al
presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e
l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il
Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente
periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la
violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si
sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di
svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è
aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni è irrogata
dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state
commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la
corresponsabilità. Qualora la violazione avvenga durante la campagna
elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2
dell'art. 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre
tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per
disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le
modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la
sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un
periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca
della concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione è applicata
nei casi di recidiva. 2. In caso di inosservanza delle norme di cui
all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire cinquanta milioni (1). 3. Le spese sostenute dal comune
per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o
affissioni murali e di volantinaggio sono a carico esclusivamente
dell’esecutore materiale. Non sussiste responsabilità solidale neppure del
committente (2) . 4. In caso di violazione delle norme di cui all'art.
6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante
per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 100 milioni a lire 1 miliardo. Qualora la violazione
delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni,
si applica la pena detentiva prevista dall'art. 100, primo comma, del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di
condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie. In caso
di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello
stesso art. 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire un milione a lire cento milioni (3). 5. In caso di mancato
deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui
all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il
Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquanta milioni a lire duecento milioni (4). 6. In caso di
violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati
dall'articolo 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale
applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo
eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.
7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna
elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo
definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta
la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente
previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.
8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della
dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato, il
Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la
dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di
cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale
termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto,
nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica
(4). 9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da
parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione
della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla
carica. 10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio
regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento
definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della
Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza
ai sensi del proprio regolamento (3). 11. In caso di irregolarità
nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6,
o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al
candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il
Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui
all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel
caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del
comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati. 12.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo
8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a
lire cento milioni. 13. In caso di mancato deposito dei consuntivi
delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle
liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del
contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti
delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al
deposito del consuntivo. 14. In caso di mancato deposito dei
consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti
politici, delle liste o dei gruppi di candidati che non abbiano diritto ad
usufruire del contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte
dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo.
15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo
12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei
conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti
dall'articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo
12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore
alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite
previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata
effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al
contributo dello Stato di cui all'articolo 9, il collegio della Corte dei
conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad
applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al
partito o movimento politico di una somma di pari entità. 17. In caso
di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9
della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni
penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a lire due milioni (5). 18. (Omissis) (6). 19. Per
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle
sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo
quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima
legge n. 689 del 1981. La responsabilità in materia di manifesti è
personale e non sussiste responsabilità neppure del committente
(2). (1) Vedi l'art. 1, comma 69, l. 28 dicembre 1995, n. 549. (2)
Comma così modificato dall'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. (3) Comma così modificato dall'art. 1, d.l. 4 febbraio
1994, n. 88, conv. in l. 24 febbraio 1994, n. 127. (4) Comma così
modificato dall'art. 1, l. 31 dicembre 1996, n. 672. (5) La Corte
costituzionale, con sentenza 27 febbraio 1996, n. 52, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui
punisce il fatto previsto dall'art. 7 della l. 24 aprile 1975, n. 130, con
la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire
1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
200.000 a lire 2.000.000. (6) Sostituisce il comma 5 dell'art. 29, l.
25 marzo 1993, n. 81.
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