Cancelleria
penale: piano secondo - sportello per il pubblico
Responsabile
del servizio: dott.ssa Anna Maria Puglielli
per
eventuali informazioni :
tel.:
071/5062456 - e-mail: tiziana.belnudo@giustizia.it - fax:
071/5062402)
riferimenti
normativi : art. 116 c.p.p. e 43 disp att. c.p.p.
nel
corso del procedimento: la richiesta va indirizzata alla cancelleria
del giudice che procede
dopo la definizione del procedimento: il rilascio è autorizzato
dal Presidente del Collegio che ha emesso la sentenza o dal giudice
che ha emesso il provvedimento - nel caso in cui il procedimento sia
stato definito con provvedimento di archiviazione la richiesta va presentata
lla Procura della Repubblica
l'autorizzazione
di cui all'art. 116 non è richiesta nel caso in cui è
riconosciuto espressamente all'interessato il diritto al rilascio di
copia, estratti o certificati di atti (art. 43 disp. att. c.p.p.)
per
il rilascio di copie conformi: domanda in carta da bollo
da euro 10.33 bolli per le copie (euro 11.00 ogni 4 facciate) + diritti
di copia (vedi
tabella)
se
la parte ritiene di aver diritto all'esenzione dal pagamento del bollo
deve indicare specificamente sulla domanda l'uso al quale le copie sono
destinate.
l'imposta
di bollo non si applica alle copie autentiche degli atti e dei provvedimenti
richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti
processuali sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti,
necessari o funzionali. (cfr. art. 18
D.P.R. 30/5/2002 n. 115)