RILASCIO DI COPIA DELLE SENTENZE O DI ATTI PROCESSUALI PENALI

Cancelleria penale: piano secondo - sportello per il pubblico

Responsabile del servizio: dott.ssa Anna Maria Puglielli

per eventuali informazioni :

tel.: 071/5062456 - e-mail: tiziana.belnudo@giustizia.it - fax: 071/5062402)

riferimenti normativi : art. 116 c.p.p. e 43 disp att. c.p.p.

 nel corso del procedimento: la richiesta va indirizzata alla cancelleria del giudice che procede

  dopo la definizione del procedimento: il rilascio è autorizzato dal Presidente del Collegio che ha emesso la sentenza o dal giudice che ha emesso il provvedimento - nel caso in cui il procedimento sia stato definito con provvedimento di archiviazione la richiesta va presentata lla Procura della Repubblica

 l'autorizzazione di cui all'art. 116 non è richiesta nel caso in cui è riconosciuto espressamente all'interessato il diritto al rilascio di copia, estratti o certificati di atti (art. 43 disp. att. c.p.p.)

 per il rilascio di copie conformi: domanda in carta da bollo da euro 10.33 bolli per le copie (euro 11.00 ogni 4 facciate) + diritti di copia (vedi tabella)

 se la parte ritiene di aver diritto all'esenzione dal pagamento del bollo deve indicare specificamente sulla domanda l'uso al quale le copie sono destinate.

 l'imposta di bollo non si applica alle copie autentiche degli atti e dei provvedimenti richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti processuali sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali. (cfr. art. 18 D.P.R. 30/5/2002 n. 115)